Inammissibilita' delle istanze Le istanze di cui all'articolo 2 sono inammissibili se:

  • a)sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 3, comma 1;
  • b)non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 2;
  • c)non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
  • d)hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha gia' ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  • e)vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e della procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
  • f)vertono su questioni per le quali siano state gia' avviate attivita' di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
  • g)il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Testo vigente dal 7 ottobre 2015

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-24;156~art5 · fonte del testo

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