Art. 9 — Modifiche all'articolo 232 del codice civile
All'articolo 232 del codice civile il primo comma e' sostituito dal seguente: "Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
