Art. 30 — Modifiche agli articoli 267 e 269 del codice civile

All'articolo 267 del codice civile dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: "Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del riconoscimento e' morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decorrente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti. Se il figlio riconosciuto e' morto senza aver promosso l'azione di cui all'articolo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore eta' da parte di ciascuno dei discendenti. La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impedisce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.". All'articolo 269 del codice civile la parola: "naturale", ovunque presente, e' soppressa.

Testo vigente dal 8 gennaio 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154~art30 · fonte del testo

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