Art. 4 — Durata di protezione delle opere fotografiche
L'articolo 32-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente: "Art. 32-bis. - I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.".
Testo vigente dal 13 giugno 1997
