Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 16 novembre 2020

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-10-26;152~art11 · fonte del testo