Art. 11 — Richiesta di informazione o di esibizione di documenti
Le autorita' di controllo hanno facolta' di chiedere agli organizzatori dei viaggi, ai trasportatori, ai responsabili del trasporto di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento o ai detentori degli animali trasportati, nonche' ai conducenti e guardiani, informazioni relative al viaggio ovvero l'esibizione di documenti, certificati, relativi agli animali ed alle persone impiegate nel viaggio stesso. L'invito a fornire informazioni o ad esibire documenti puo' essere formulato al momento del controllo ovvero notificato in un momento successivo. Esso contiene il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite ed i documenti esibiti, non inferiore a dieci ne' superiore a trenta giorni lavorativi decorrenti dal momento in cui il destinatario dell'invito ne ha avuto legale conoscenza. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera all'invito di cui al comma 1 entro il termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 400 a Euro 1.200. Il trasportatore che omette di designare la persona fisica responsabile del trasporto, se non eseguito direttamente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 200 ad Euro 800. Il trasportatore che non comunica entro quindici giorni all'Autorita' competente, anche non nazionale, individuata in ragione della destinazione del trasporto, le modifiche intervenute relativamente ai requisiti necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 10, paragrafo 1, ed 11, paragrafo 1, del Regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 800.
Testo vigente dal 12 settembre 2007
