Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, di seguito denominato: «Regolamento», recante disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto e sulle operazioni correlate. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Regolamento nonche' le seguenti ulteriori definizioni: «conducente», la persona che guida un veicolo che sta effettuando il trasporto di animali; «allevatore»: il soggetto che esercita professionalmente l'attivita' di allevamento di animali; «autorizzazione», l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 10 ed 11 del Regolamento; «certificato di idoneita», il certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del Regolamento; «certificato di omologazione per veicoli», il certificato di cui all'articolo 18 del Regolamento.

Testo vigente dal 12 settembre 2007

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-07-25;151~art1 · fonte del testo

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