Art. 6 — Della polizia degli aeroporti
Nel primo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'articolo 705, secondo comma, lettere e-bis) ed e-ter).». Nel secondo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggetti pubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.».
Testo vigente dal 14 aprile 2006
