La formazione e' finalizzata a garantire che tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti sull'impiego dei prodotti fitosanitari siano in possesso di una adeguata conoscenza, costantemente aggiornata, nelle materie elencate nell'allegato I. La formazione comprende la formazione di base e quella di aggiornamento, entrambe obbligatorie per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. Al fine di assicurare procedure omogenee per la realizzazione delle attivita' di formazione e aggiornamento nonche' per il rilascio delle abilitazioni, il Piano definisce i requisiti relativi al sistema di formazione, compresi:

  • a)la durata minima dei corsi di base e di aggiornamento e la differenziazione del percorso formativo in funzione dei diversi ruoli e responsabilita' degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti, garantendo in ogni caso l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I;
  • b)le modalita' di partecipazione al corso di formazione e di aggiornamento e la disciplina dell'obbligo di frequenza;
  • c)le modalita' di valutazione;
  • d)le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento;
  • e)i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti alla realizzazione delle attivita' formative e di valutazione;
  • f)i criteri per la sospensione e la revoca delle abilitazioni;
  • g)i criteri per la certificazione delle conoscenze acquisite attraverso l'attivita' di formazione e per il rilascio delle relative abilitazioni. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' competenti per l'attuazione del sistema di certificazione relativo ai requisiti e alle procedure per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni di cui al comma 2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorita' responsabili per l'istituzione, entro il 26 novembre 2013, del sistema della formazione e del rilascio delle abilitazioni. Esse individuano, all'interno delle proprie strutture, gli organismi idonei all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono specifici sistemi informatizzati per la gestione delle informazioni relative alle abilitazioni rilasciate o rinnovate agli utilizzatori professionali, ai distributori e ai consulenti. I dati relativi a tali abilitazioni sono consultabili e vengono periodicamente trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le modalita' stabilite nel Piano.

Testo vigente dal 30 agosto 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-14;150~art7 · fonte del testo

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