Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 697:
  • 1)al comma 1, le parole: «La consegna» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna»;
  • 2)dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Ministro della giustizia non da' corso alla domanda di estradizione quando questa puo' compromettere la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il potere di rifiutare l'estradizione di un cittadino senza regolarne l'esercizio, il Ministro della giustizia rifiuta l'estradizione tenendo conto della gravita' del fatto, della rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali dell'interessato. 1-quater. Il Ministro della giustizia concede l'estradizione della persona che ha prestato il consenso a norma dell'articolo 701, comma 2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui all'articolo 705, comma 2. 1-quinquies. La decisione di non dare corso alla domanda di estradizione e' comunicata dal Ministro della giustizia allo Stato estero e all'autorita' giudiziaria.»;
  • 3)nella rubrica e al comma 2 le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
  • b)all'articolo 700:
  • 1)al comma 2, lettera b), le parole: «, con l'indicazione se per il fatto per cui e' domandata l'estradizione e' prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo Stato richiedente fornisce che tale pena non sara' inflitta o, se gia' inflitta, che non sara' eseguita» sono soppresse;
  • 2)dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) il provvedimento di commutazione della pena nei casi di cui all'articolo 698, comma 2;»;
  • c)all'articolo 701:
  • 1)al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «alla presenza del difensore» sono inserite le seguenti: «e, se del caso, dell'interprete»;
  • 2)al comma 4, primo periodo, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
  • d)all'articolo 703:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso alla domanda di estradizione, la trasmette entro trenta giorni dal ricevimento con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701, comma 4.»;
  • 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Salvo che si sia gia' provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale, ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a se' dell'interessato e provvede alla sua identificazione. Procede, altresi', all'interrogatorio dello stesso e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia al principio di specialita'. L'interessato e' avvisato che e' assistito da un difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. L'atto e' compiuto alla necessaria presenza del difensore cui deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia al principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile alle condizioni stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis.»;
  • 3)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il procuratore generale richiede alle autorita' straniere, per mezzo del Ministro della giustizia, la documentazione e le informazioni suppletive che ritiene necessarie. Ove previsto dalle convenzioni internazionali, la richiesta e' inoltrata direttamente dal procuratore generale, che ne da' comunicazione al Ministro della giustizia.»;
  • 4)al comma 4 le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
  • e)all'articolo 704:
  • 1)al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, ove necessario, nomina un interprete»;
  • 2)al comma 2, dopo le parole: «in camera di consiglio» sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla presentazione della requisitoria,»; le parole: «e dopo aver sentito» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti»; le parole: «se compaiono» sono sostituite dalle seguenti: «se comparsi»;
  • 3)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando la decisione e' favorevole all'estradizione, la corte, se vi e' richiesta del Ministro della giustizia, dispone la custodia cautelare in carcere della persona da estradare che si trovi in liberta'. Provvede, altresi', al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo Stato richiedente.»;
  • f)all'articolo 705, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: «c) se vi e' motivo di ritenere che la persona verra' sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero alla pena di morte o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
  • c-bis)se ragioni di salute o di eta' comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta.»;
  • g)all'articolo 706, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.»;
  • h)all'articolo 708:
  • 1)al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
  • 2)al comma 4, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
  • i)all'articolo 709, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ove sia disposta la sospensione, il Ministro della giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, puo' procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e modalita'.»;
  • l)all'articolo 712:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando l'estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l'estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.»;
  • 2)al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698;»;
  • 3)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato che ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione e' data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in camera di consiglio.»;
  • m)all'articolo 714, comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
  • n)all'articolo 715:
  • 1)al comma 1, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
  • 2)al comma 2, lettera b), le parole: «gli elementi sufficienti» sono sostituite dalle seguenti: «delle pene previste per lo stesso, nonche' gli elementi»;
  • 3)al comma 5, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
  • 4)al comma 6, le parole: «di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «della giustizia»;
  • o)all'articolo 716:
  • 1)ai commi 2 e 4, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
  • 2)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l'arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia.»;
  • p)all'articolo 717:
  • 1)al comma 1, le parole: «e ne raccoglie l'eventuale consenso all'estradizione facendone menzione nel verbale» sono sostituite dalle seguenti: «, al suo interrogatorio, e ne raccoglie, previa informazione sulle conseguenze giuridiche che ne derivano, l'eventuale consenso all'estradizione o la rinuncia alla garanzia del principio di specialita', facendone menzione nel verbale»;
  • 2)al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria presenza del difensore, al quale e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima. Il consenso all'estradizione e la rinuncia alla garanzia del principio di specialita' non sono validi se non sono espressi alla presenza del difensore.»;
  • 3)dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.»;
  • q)all'articolo 718, comma 2, le parole: «ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia».

Testo vigente dal 16 ottobre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-10-03;149~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari