Art. 6 — Riallineamento straordinario delle divergenze tra i valori contabili e fiscali
Le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali emerse a seguito delle fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, realizzatesi in periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2024, esistenti al termine del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, possono essere riallineate, ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 192 del 2024. Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e la relativa opzione e' esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta. L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. A seguito dell'accertamento di eventuali violazioni che riguardano la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 dicembre 2024, n. 192, l'opzione di cui al comma 2 resta valida, previa rideterminazione della somma algebrica delle differenze di cui al medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni in materia di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso in materia di imposte dirette.
Testo vigente dal 11 agosto 2026
