Art. 20 — Adeguamento delle tariffe
Alla tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997, come sostituita dalla tabella 2 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativa alle tariffe della tassa automobilistica le parole: «Euro 4 e Euro 5», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «Euro 4, Euro 5 e superiori». Alla tabella 1 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 relativa alle tariffe della tassa automobilistica per i motocicli dopo le parole: «Euro 3» sono inserite le seguenti: «e superiori».
Testo vigente dal 11 agosto 2026
