Art. 11 — Modifiche all'allegato III al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47

All'allegato III al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo la rubrica, le parole: «ARTE A» sono sostituite dalle seguenti: «PARTE A»;
  • b)alla parte A:
  • 1)alla sezione: «Calcolo delle emissioni», al terzo capoverso, sesto periodo, le parole: «e' pari a zero» sono sostituite dalle seguenti: «che soddisfa i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, e' pari a zero.» e, al quinto capoverso, le parole: «96/61/CE» sono sostituite dalle parole: «2010/75/UE»;
  • 2)alla sezione: «Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra», dopo le parole: «paragrafo 1» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»;
  • c)alla parte B:
  • 1)alla sezione: «Controllo delle emissioni di biossido di carbonio»: 1.1) al quinto capoverso, le parole: «Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.» sono soppresse; 1.2) dopo il quinto capoverso, sono inseriti i seguenti: «Il fattore di emissione della biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, e' pari a zero. Al Kerosene per aeromobili (Jet A1 o Jet A) si applica un fattore di emissione pari a 3,16 (t CO2/t carburante). Le emissioni da combustibili rinnovabili di origine non biologica che utilizzano idrogeno da fonti rinnovabili conformi all'articolo 25 della direttiva UE/2018/2001 sono classificate a zero emissioni per gli operatori aerei che li utilizzano fino all'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.»; 1.3) al nono capoverso, dopo le parole: «articolo 14, paragrafo 3,» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE.»;
  • 2)alla sezione: «Comunicazione delle emissioni», primo capoverso, dopo le parole: «articolo 14, paragrafo 3,» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE.»;
  • 3)alla rubrica della sezione: «Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3-sexies e 3-septies» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «della direttiva 2003/87/CE»;
  • 4)alla rubrica della sezione: «Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3-sexies e 3-septies» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «della direttiva 2003/87/CE»;
  • d)dopo la parte B, e' aggiunta la seguente: «PARTE C - Controllo e comunicazione delle emissioni corrispondenti all'attivita' di cui all'allegato I-bis Controllo delle emissioni Le emissioni sono monitorate tramite calcolo. Calcolo Le emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula: Combustibile immesso in consumo × fattore di emissione Il combustibile immesso in consumo comprende la quantita' di combustibile immessa in consumo dal soggetto regolamentato. Si utilizzano i fattori di emissione IPCC predefiniti, ricavati dalle linee guida IPCC 2006 per gli inventari o dai successivi aggiornamenti, a meno che i fattori di emissione specifici per combustibile, identificati da laboratori indipendenti accreditati che ricorrono a metodi di analisi riconosciuti, risultino piu' accurati. Per ciascun soggetto regolamentato e ciascun combustibile si procede a un calcolo separato. Comunicazione delle emissioni Ciascun soggetto regolamentato include nella propria comunicazione le seguenti informazioni: A. Dati che identificano il soggetto regolamentato, tra cui: - nome del soggetto regolamentato; - suo indirizzo, comprendente codice postale e paese; - tipo di combustibili che immette in consumo e attivita' attraverso le quali li immette in consumo, compresa la tecnologia utilizzata; - indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica di un referente; - nome del proprietario del soggetto regolamentato e di altre eventuali societa' capofila. B. Per ciascun tipo di combustibile immesso in consumo e utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis, per il quale sono calcolate le emissioni: - quantita' di combustibile immesso in consumo; - fattori di emissione; - emissioni totali; - uso finale o usi finali del combustibile immesso in consumo; - incertezza. Anche al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese, le presenti disposizioni in materia di comunicazione sono opportunamente coordinate con eventuali altre disposizioni in materia.».

Testo vigente dal 14 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-10;147~art11 · fonte del testo

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