Art. 2 — Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) attivita' riassicurativa:
- 1)l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
- 2)la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;».
Testo vigente dal 17 gennaio 2019
