Art. 2 — Istituti penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti- Scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile

Con decreto del Ministro di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche, sono individuati gli istituti penitenziari, i centri per i servizi sociali, le scuole ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile considerati come uffici di livello dirigenziale non generale. Ai fini dell'individuazione delle sedi di livello dirigenziale non generale si tiene conto del numero dei detenuti ed internati, del personale in dotazione e della complessiva entita' delle risorse gestite, nonche' della realizzazione di progetti sperimentali di particolare rilievo che l'Amministrazione vi organizza. In sede di prima applicazione, gli istituti di cui alla seconda parte del comma 2, individuati quali sedi di livello dirigenziale non generale in ragione del particolare rilievo dei progetti sperimentali che vi si organizzano, verranno definiti prioritariamente rispetto agli altri di cui alla prima parte del medesimo comma.

Testo vigente dal 8 giugno 2000

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-21;146~art2 · fonte del testo

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