All'articolo 300, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:

  • 1)lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure;
  • 2)lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano gia' affrontati nella direttiva 2000/60/CE;».

Testo vigente dal 16 settembre 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145~art33 · fonte del testo