Art. 33 — Modifica decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
All'articolo 300, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:
- 1)lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure;
- 2)lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano gia' affrontati nella direttiva 2000/60/CE;».
Testo vigente dal 16 settembre 2015
