[1]Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali
[2]1. L'Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere all'espropriazione o all'occupazione temporanea di terreni o di locali da destinare all'esercizio della vigilanza doganale, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilita'.
Testo vigente dal 3 ottobre 2024
