[1]Esito dei controlli a posteriori
[2]1. L'ufficio dell'Agenzia e la Guardia di finanza, al termine del controllo a posteriori, redigono il verbale di constatazione e lo notificano alla parte. 2. Il verbale di cui al comma 1 e' trasmesso all'ufficio dell'Agenzia competente per la revisione delle dichiarazioni e agli altri organi eventualmente competenti per materia.
Testo vigente dal 3 ottobre 2024
