[1]Coordinamento delle attivita'
[2]1. L'Agenzia e la Guardia di finanza si coordinano al fine di assicurare un livello di protezione efficace degli interessi finanziari unionali e nazionali e di contrastare le minacce alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi cittadini. 2. L'Agenzia e la Guardia di finanza assicurano, sulla base di apposite intese, il coordinamento delle attivita' di rispettiva competenza al fine di evitare la reiterazione dei controlli.
Testo vigente dal 3 ottobre 2024
