[1]Revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta
[2]1. E' sempre disposta dal direttore territoriale dell'Agenzia la revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta nei casi di:
- a)radiazione dall'albo professionale degli spedizionieri doganali;
- b)perdita dei requisiti previsti dall'articolo 31, comma 2, lettere b) e c);
- c)condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale;
- d)condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), la revoca e' disposta soltanto a seguito di condanna alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno anche se sostituita ai sensi dell'articolo 545-bis del codice di procedura penale. 3. Per gli spedizionieri doganali iscritti all'albo, il provvedimento di revoca e' adottato dall'Agenzia, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
Testo vigente dal 3 ottobre 2024
