[1]Obbligo del pagamento dei diritti di confine
[2]1. Il pagamento della multa o della sanzione amministrativa non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti di confine, salvo il caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata. 2. In caso di sequestro o confisca delle merci oggetto dell'illecito, i diritti di confine, se non dovuti, sono comunque considerati ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali o amministrative, se le stesse devono essere determinate in misura a essi proporzionali. 3. Al pagamento di cui al comma 1 e' obbligato, solidalmente con il colpevole, anche il ricettatore.
Testo vigente dal 3 ottobre 2024
