Art. 2 — Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.».
Testo vigente dal 22 agosto 2011
