Art. 25 — Esercizio abusivo dell'attività
[1]Nel titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 140, e' inserito il seguente capo:
[2]«Capo IV-bis
[3]Agenti in attivita' finanziaria e mediatori creditizi
[4]Art. 140-bis.
[5]Esercizio abusivo dell'attivita'
[6]1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di agente in attivita' finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329. 2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attivita' di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.».
Testo vigente dal 4 settembre 2010
