Art. 2 — Modifiche all'articolo 67 del Codice del consumo
All'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il contratto di credito collegato ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o servizi disciplinato dal presente titolo conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione.».
Testo vigente dal 4 settembre 2010
