Art. 10 — Modifiche all'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633
All'articolo 163 della legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attivita', ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.».
Testo vigente dal 7 aprile 2006
