Art. 44 — Clausola di invarianza finanziaria
Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, capoverso articolo 33-tricies bis, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 31 luglio 2026
