Art. 25 — Sanzioni relative alle violazioni delle condizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri - Parte IV, Titolo I, Capo 4 del Regolamento (UE) 2016/429
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta animali selvatici da un habitat sito in uno Stato membro verso un habitat o uno stabilimento in un altro Stato membro, in violazione delle condizioni di cui all'articolo 155 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 10.000 euro a 100.000 euro.
Testo vigente dal 12 settembre 2022
