Art. 4 — Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
All'articolo 222, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato XXXIX;» sono soppresse.
Testo vigente dal 26 settembre 2024
