Art. 22 — Clausola di invarianza finanziaria
Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 14, e dall'articolo 18, comma 15, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 23 settembre 2024
