Art. 14 — Modifiche degli allegati
Gli allegati tecnici al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisiti i pareri del Ministro dello sviluppo economico e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Testo vigente dal 7 settembre 2017
