Art. 7 — Violazioni riguardanti le importazioni da Paesi terzi
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa carni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.
Testo vigente dal 20 novembre 2013
