Art. 55 — Modifica dell'articolo 128 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
[1]L'articolo 128 del Codice e' sostituito dal seguente:
[2]"Art. 128
[3](Consulenza tecnica preventiva)
[4]1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili."
Testo vigente dal 18 agosto 2010
