Art. 18 — Inserimento dell'articolo 33 bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
[1]Dopo l'articolo 33 del Codice e' inserito il seguente:
[2]"Art. 33-bis
[3](Liceita')
[4]1. Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non puo' essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa. 2. Non puo' costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
