Art. 118 — Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 221 del Codice, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine e' esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.".
Testo vigente dal 18 agosto 2010
