Art. 7 — Standard minimi di sistema
Con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:
- a)l'adozione di uno o piu' repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonche' di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati in conformita' delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;
- b)l'adozione di misure di informazione sulle opportunita' dei servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni;
- c)il rispetto, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa;
- d)la funzionalita' di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale unica informativa, di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilita' e conservazione degli atti rilasciati;
- e)la conformita' delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali;
- f)la previsione di condizioni che assicurino collegialita', oggettivita', terzieta' e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione;
- g)l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e modalita' di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo e delle linee guida di cui all'articolo 3 comma 5, nonche' l'adozione di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica degli enti titolati.
Testo vigente dal 15 febbraio 2013
