Art. 17 — Semplificazione delle norme per l'installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc
L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacita' complessiva non superiore a 13 mc e' considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attivita' edilizia libera, come disciplinato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 29 marzo 2006
