Art. 17 — Semplificazione delle norme per l'installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc

L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacita' complessiva non superiore a 13 mc e' considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attivita' edilizia libera, come disciplinato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 29 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-22;128~art17 · fonte del testo