Art. 2 — Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 5:
- 1)al comma 3 nell'alinea le parole «direttamente o tramite conferenza di servizi» sono soppresse;
- 2)al comma 3, lettera g), le parole «, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice» sono soppresse;
- b)all'articolo 20:
- 1)al comma 3:
- a)le parole da «, acquisisce» a «normativa vigente» sono sostituite dalla seguente: «e»;
- b)e' aggiunto in fine il seguente periodo «Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
- 2)il comma 5-bis e' abrogato;
- 3)al comma 6 le parole «comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «medesimo comma» e le parole «da 14 a 14-ter» sono sostituite dalle seguenti: «14 e seguenti»;
- 4)al comma 8 le parole «al comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
- 5)il comma 9 e' abrogato.
Testo vigente dal 13 luglio 2016
