Art. 4 — Sanzioni per le sperimentazioni sugli animali
Il comma 3 dell'articolo 3 della legge e' sostituito dai seguenti: " 3. Alle pene previste nel comma 2 e' soggetto, altresi':
- a)chiunque impieghi nella preparazione di cosmetici sostanze comprese nell'allegato V, sezioni prima e seconda, o in altre liste positive aggiunte in apposite sezioni dello stesso allegato ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, senza osservare i limiti e le condizioni precisate nel medesimo allegato o nei decreti ministeriali previsti nel medesimo articolo 2;
- b)chiunque impieghi, nella preparazione di cosmetici, sostanze o combinazioni di sostanze sperimentate su animali dopo il termine previsto dal comma 5-bis dell'articolo 2 o dopo il diverso termine di cui al comma 5-ter dello stesso articolo. 3-bis. In caso di reiterazione la licenza di produzione e di commercio nel settore e' sospesa per un periodo di tre mesi.".
Testo vigente dal 16 maggio 1997
