Art. 4 — Condizioni relative all'allevamento
Le condizioni relative all'allevamento di suini devono essere conformi alle disposizioni generali stabilite nell'allegato I. Le prescrizioni contenute nell'allegato I possono essere modificate, ove sia necessario, al fine di tenere conto dei progressi scientifici in materia, secondo le procedure comunitarie e fatta salva l'adozione di misure piu' severe.
Testo vigente dal 2 agosto 2011
