Art. 5 — Affidamento in prova con detenzione domiciliare
Fermo quanto previsto dall'articolo 4, il tribunale di sorveglianza puo' applicare l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare in giorni determinati della settimana presso l'abitazione dell'affidato, altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, o presso comunita'. La detenzione domiciliare si esegue nelle forme di cui all'articolo 6.
Testo vigente dal 26 ottobre 2018
