Art. 3 — Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116
All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 116 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al capoverso 3-quater, la parola: «quindici» e' sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «centoventi» e' sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
- b)dopo il capoverso 3-quinquies e' aggiunto il seguente: «3-sexies. I provvedimenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter e quelli conclusivi dei procedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 55-bis, comma 4.».
Testo vigente dal 4 agosto 2017
