Art. 61 — Fondi statali per interventi speciali
Nel caso di assegnazioni dello Stato per interventi speciali, la regione ha facolta' di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
Testo vigente dal 12 settembre 2014
