Art. 59 — Modalità di estinzione dei titoli di pagamento
Le regioni possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con spese a suo carico, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:
- a)accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore;
- b)commutazione in vaglia cambiario o in assegno circolare, non trasferibile, all'ordine del creditore;
- c)accreditamento in conto corrente bancario;
- d)altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali. 2. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare da annotazione sul mandato di pagamento, o su evidenze informatiche, recante gli estremi relativi alle operazioni
Testo vigente dal 12 settembre 2014
