Art. 16 — Aggiornamento degli importi delle sanzioni
A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi delle sanzioni di cui all'articolo 15 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'Istat nel biennio precedente. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Testo vigente dal 8 luglio 2008
