[1]Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14, non sono sottoposte agli obblighi derivanti dal presente decreto, le imprese di dimensioni comunitarie e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui:

  • a)un accordo o piu' accordi applicabili all'insieme dei lavoratori che prevedevano una informazione e una consultazione transnazionale dei lavoratori, sono stati conclusi entro il 22 settembre 1996, con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, e, se scaduti, sono stati prorogati o qualora tali accordi siano adeguati in relazione a modifiche alla struttura delle imprese o gruppi di imprese; ovvero b)

[2]un accordo concluso a norma dell'articolo 6 della direttiva 94/45/CE e' firmato o rivisto tra il 5 giugno 2009 e il 5 giugno 2011. La disciplina applicabile al momento della firma o della revisione dell'accordo continua a trovare applicazione per le imprese o gruppi di imprese rientranti nell'ambito di applicazione di cui al comma 1, lettera b). Allo scadere degli accordi di cui ai commi 1 e 2, le relative parti possono decidere congiuntamente di rinnovarli o di rivederli. In caso contrario, si applicano le disposizioni del presente decreto legislativo.

Testo vigente dal 27 luglio 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-22;113~art15 · fonte del testo

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