Art. 1 — Modifiche al titolo III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

[1]All'articolo 292, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera a), numero 1), le parole: "a NC 2710 1969" sono sostituite dalle seguenti: "a NC 2710 1968, 2710 2031, 2710 2035, 2710 2039";
  • b)alla lettera b), numero 1), le parole: "NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1945 o 2710 1949" sono sostituite dalle seguenti: "NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1947, 2710 1948, 2710 2017, 2710 2019";
  • c)la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per la qualita' "DMB" alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;";
  • d)la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) gasolio marino: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per le qualita' "DMX", "DMA" e "DMZ" alla tabella I della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;";
  • e)la lettera t) e' sostituita dalla seguente: "t) metodo di riduzione delle emissioni: qualsiasi apparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da installare su una nave o qualsiasi procedura, metodo o combustibile alternativo, utilizzato in alternativa ai combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti all'articolo 295, che sia verificabile, quantificabile ed applicabile.". All'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 2, 3, 4, 6 e 8, e' vietato, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, a bordo di navi di qualsiasi bandiera, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo, dal 18 giugno 2014, superiore al 3,50% in massa e, dal 1° gennaio 2020, superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il mare Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone di mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa, a condizione che gli Stati membri dell'Unione europea prospicienti le stesse zone di mare abbiano previsto l'applicazione di tenori di zolfo uguali o inferiori.";
  • b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. E' vietata l'immissione sul mercato di gasoli marini con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa.";
  • c)al comma 3 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,50% in massa";
  • d)al comma 4 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,00% in massa e, dal 1° gennaio 2015, superiore allo 0,10% in massa";
  • e)al comma 5 le parole: "e, a decorrere dall'11 agosto 2007," sono soppresse;
  • f)al comma 6 le parole: "superiore all'1,5% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,50% in massa" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto si applica fino all'entrata in vigore dei piu' restrittivi limiti di tenore di zolfo di cui al comma 1";
  • g)dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, e' vietato, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50%. Tali limiti non si applicano ai combustibili destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso. Per sistema a circuito chiuso si intende un sistema operante mediante ricircolo della soluzione utilizzata senza che vi sia rilascio all'esterno della stessa o di eventuali solidi ivi contenuti, salvo nelle fasi di manutenzione o di raccolta e smaltimento a terra dei residui costituiti da fanghi. Tali limiti non si applicano inoltre quando siano utilizzati combustibili o miscele previsti in alternativa ai combustibili per uso marittimo all'allegato X, parte I, sezione 5, alla Parte Quinta. Per i combustibili per uso marittimo destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni non basati su sistemi a circuito chiuso si applica, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, un limite relativo al tenore di zolfo pari al 3,50%. 6-ter. Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato di combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso allega ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile una dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore in cui si attesta, ai fini del presente decreto, che la nave di destinazione utilizza tali metodi.";
  • h)al comma 8 le parole: "superiore allo 0,1% in massa" sono sostituite dalle seguenti: "superiore allo 0,10% in massa";
  • i)al comma 9 le parole: "I commi 7 e 8 non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "Il comma 8 non si applica";
  • l)al comma 12:
  • 1)le parole: "Tali dati sono comunicati dai fornitori alle autorita' marittime e portuali entro il 31 dicembre 2007." sono soppresse;
  • 2)le parole: "Le variazioni dei dati comunicati" sono sostituite dalle seguenti: "Le variazioni dei dati.";
  • 3)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I registri devono essere tenuti a disposizione del pubblico sia in forma documentale, sia attraverso canali informatici. Le autorita' che detengono i registri elaborano, sulla base degli stessi, informative annuali circa la disponibilita' di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti dal presente articolo nell'area di competenza e le inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che le allega alla relazione prevista all'articolo 298, comma 2-bis.";
  • m)dopo il comma 12, e' inserito il seguente: "12-bis. Al fine di assicurare la disponibilita' di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo, ove emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativa riduzione della disponibilita' di tali combustibili su tutto il territorio nazionale o in specifiche aree, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche su segnalazione delle autorita' marittime e, ove istituite, delle autorita' portuali, puo' richiedere al Ministero dello sviluppo economico di attivare le procedure di emergenza previste all'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249. A tali fini, i gestori degli impianti di produzione e dei depositi fiscali che importano i combustibili ed i fornitori di cui al comma 12 comunicano preventivamente alle autorita' marittime e, ove istituite, alle autorita' portuali le situazioni in cui puo' verificarsi una significativa riduzione della disponibilita' di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo.";
  • n)al comma 13, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni ai sensi del comma 14 o del comma 19, fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis;";
  • o)al comma 14 le parole: "Con decreto direttoriale della competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la competente Direzione generale del Ministero dei trasporti sono autorizzati" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati";
  • p)al comma 14 le parole: "esperimenti relativi a tecnologie di riduzione delle emissioni" sono sostituite dalle seguenti: "esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni" e le parole: "commi da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 8";
  • q)al comma 14, lettera a), le parole: "la descrizione della tecnologia" sono sostituite dalle seguenti: "la descrizione del metodo" e le parole: "per effetto della sperimentazione" sono sostituite dalle seguenti: "per effetto della sperimentazione, e la descrizione delle caratteristiche dei combustibili, delle navi e di tutte le strutture da utilizzare per l'esperimento";
  • r)al comma 14, lettera b), le parole: "non superino quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8 in assenza della tecnologia di riduzione delle emissioni" sono sostituite dalle seguenti: "saranno costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni";
  • s)al comma 14, lettera c), le parole: "commi da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 8";
  • t)al comma 14, lettera d), dopo le parole: "uno studio" sono inserite le seguenti: "diretto a dimostrare la compatibilita'";
  • u)al comma 14 la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) la descrizione delle zone interessate dai viaggi durante l'esperimento;";
  • v)al comma 14, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: "e-bis) la descrizione degli strumenti a prova di manomissione di cui le navi saranno dotate per le misurazioni in continuo delle emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i parametri necessari a normalizzare le concentrazioni;
  • e-ter)la descrizione dei sistemi diretti a garantire una adeguata gestione dei rifiuti e degli scarichi prodotti per effetto della sperimentazione." z)

[2]al comma 15 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "15. L'autorizzazione di cui al comma 14 e' rilasciata previa verifica della completezza della relazione allegata alla domanda e dell'idoneita' delle descrizioni, delle stime e dello studio ivi contenuti. Al rilascio ed all'istruttoria provvede la Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare competente in materia di inquinamento atmosferico, fatta salva l'istruttoria relativa agli elementi di cui al comma 14, lettere d) ed e-ter), curata rispettivamente dalle Direzioni del predetto Ministero competenti in materia di tutela del mare e di gestione degli scarichi e dei rifiuti. Ai fini dell'istruttoria il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si puo' avvalere dell'ISPRA.";

  • aa)al comma 16 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "a) gli strumenti di misura ed i sistemi di gestione dei rifiuti e degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati;
  • b)il metodo, alla luce dei risultati delle misure effettuate, non ottiene i risultati previsti dalle stime contenute nella relazione;
  • c)il soggetto autorizzato non provvede a comunicare, nei termini stabiliti, i dati, le informazioni e gli esiti del monitoraggio previsti dall'autorizzazione, conformi ai criteri ivi stabiliti.";
  • bb)dopo il comma 18 e' inserito il seguente: "18-bis. Per gli esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni che prevedono l'utilizzo di sistemi, dispositivi o materiali non collocati a bordo della nave, nel corso dei quali e' ammesso l'utilizzo sulla nave di combustibili non conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione sono stabiliti con uno o piu' decreti ai sensi dell'articolo 281, comma 5. A tale autorizzazione si applicano le procedure previste ai commi da 14 a 18.";
  • cc)i commi 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti: "19. In alternativa all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, e' ammesso, nei porti, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell'Unione europea, l'utilizzo di metodi di riduzione delle emissioni che sono approvati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e successive modificazioni, o che, non ricadendo nel campo di applicazione di tale decreto, sono stati approvati dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002. 20. Al di fuori dei casi previsti al comma 19, nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'uso, a bordo di navi battenti qualsiasi bandiera, di metodi di riduzione delle emissioni in alternativa all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai commi da 1 a 8, e' ammesso ove si disponga degli atti, rilasciati dalle competenti autorita' di bandiera in conformita' all' Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78 e notificati sulla base di tale normativa internazionale, attestanti che:
  • a)le emissioni di anidride solforosa sono costantemente inferiori o equivalenti a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in assenza del metodo di riduzione delle emissioni; ai fini della valutazione si applicano valori di emissione equivalenti ai sensi dell'allegato X, parte I, sezione 4, alla Parte Quinta;
  • b)sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo di metodo di riduzione delle emissioni, all'allegato X, parte I, sezione 5, paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte Quinta.";
  • dd)dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: "20-bis. Gli atti previsti al comma 20 devono essere tenuti a bordo della nave in originale ed esibiti su richiesta dell'autorita' competente.". All'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 10 le parole: "effettuati anche" sono sostituite dalle seguenti: "effettuati";
  • b)al comma 10, lettera a), le parole: "secondo le pertinenti linee guida dell'I.M.O., ove disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le linee guida di cui alla risoluzione 182(59) del comitato MEPC dell'IMO";
  • c)dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti: "10-bis. Per i controlli analitici si applica la procedura di verifica prevista all'appendice VI dell'allegato VI alla Convenzione MARPOL 73/78. 10-ter. Nei casi soggetti alla giurisdizione dell'Italia, l'armatore o il comandante della nave, fermi restando i termini previsti al comma 10-quater, hanno l'obbligo di comunicare all'autorita' marittima competente per territorio tutti i casi in cui sussiste l'impossibilita' di ottenere combustibile a norma. E' utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto all'allegato X, parte I, sezione 6, alla Parte Quinta. La comunicazione e' effettuata prima dell'accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno di tali zone, prima dell'arrivo al porto di prima destinazione. In caso di violazioni commesse all'estero, l'armatore o il comandante delle navi battenti bandiera italiana notificano inoltre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite del porto di iscrizione, tutti i casi in cui sussiste l'impossibilita' di ottenere combustibile per uso marittimo a norma. 10-quater. Nei casi in cui vi sia una violazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo l'armatore o il comandante possono presentare all'autorita' competente per il controllo operante presso il porto di destinazione, anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare l'obbligo violato e, in particolare, le azioni intraprese per ottenere combustibile a norma nell'ambito del proprio piano di viaggio e, se tale combustibile non era disponibile nel luogo previsto, le azioni intraprese per ottenerlo da altre fonti. Il rapporto deve essere diretto a dimostrare che tali tentativi sono stati effettuati con la massima diligenza possibile, la quale non comporta tuttavia l'obbligo di deviare la rotta prevista o di ritardare il viaggio per ottenere il combustibile a norma. Se il rapporto e' presentato almeno 48 ore prima dell'accesso nelle zone soggette alla giurisdizione nazionale l'autorita' competente per il controllo, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravita' e della imprevedibilita' delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, puo' stabilire di non procedere al controllo per la presenza di una causa esimente della violazione. Con le stesse modalita' si procede se, in caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno di zone soggette alla giurisdizione nazionale, il rapporto e' presentato almeno 48 ore prima dell'arrivo al porto di prima destinazione. Se il rapporto e' stato presentato oltre tali termini e, comunque, se nel rapporto non e' dimostrato che il responsabile ha osservato la massima diligenza possibile, l'autorita' competente per il controllo acquisisce il rapporto e procede ai sensi degli articoli 14 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi l'autorita' competente all'irrogazione della sanzione, valutando la diligenza osservata dal responsabile alla luce del numero, della gravita' e della imprevedibilita' delle cause del mancato ottenimento del combustibile a norma, procede, se necessario, ad adeguare l'entita' della sanzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, o adottare l'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, di tale legge. 10-quinquies. Le autorita' che ricevono il rapporto di cui al comma 10-quater ne informano, entro dieci giorni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a trasmettere alla Commissione europea tutti i rapporti ricevuti in ciascun mese civile entro la fine del mese successivo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce di tali informazioni e di quelle ricevute ai sensi del comma 10-ter, puo' attivare la procedura prevista all'articolo 295, comma 12-bis, con particolare riferimento ai casi in cui emerga, presso un porto o terminale, la ricorrente impossibilita' di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.";
  • d)il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. In caso di accertamento degli illeciti previsti al comma 5, fatti salvi i casi di cui al comma 10-quater, l'autorita' competente all'applicazione delle procedure di sequestro, dispone, ove tecnicamente possibile, ed assicurando il preventivo prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini di prova, il cambio del combustibile fuori norma con combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile.". All'allegato X, Parte I, alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)alla sezione 3, paragrafo 1.2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273, ad eccezione di quelli che beneficiano di una deroga prevista da tale articolo al rispetto dei valori limite fissati per gli ossidi di zolfo all'allegato II alla Parte Quinta;";
  • b)alla sezione 3, paragrafo 1.2, lettera c), le parole: "e, nel caso di autorizzazione tacita, almeno il valore di 1700 mg/Nm³" sono soppresse;
  • c)alla sezione 3, paragrafi 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 la parola: "APAT" e' sostituita dalla seguente: "ISPRA";
  • d)alla sezione 3, paragrafo 3.1, le parole: "la rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile controllato" sono sostituite dalle seguenti: "la rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile controllato e, nel caso di combustibili per uso marittimo, la rappresentativita' dei campioni stessi rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti in cui si applica il limite";
  • e)alla sezione 3, paragrafo 3.4, le parole: "[email protected]" sono sostituite dalle seguenti: "[email protected]";
  • f)alla sezione 3, la tabella III e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato I al presente decreto;
  • g)dopo la sezione 3, sono aggiunte le sezioni 4, 5 e 6 di cui all'allegato II al presente decreto.

Testo vigente dal 12 agosto 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-16;112~art1 · fonte del testo