Art. 125 — Ricerca scientifica
Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia di ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera p), della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quelle concernenti:
- a)la sperimentazione clinica di medicinali, presidi medicochirurgici, dispositivi medici, nonche' la protezione e tutela degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;
- b)la cooperazione scientifica internazionale.
Testo vigente dal 21 aprile 1998
