I prestatori di servizi di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini per l'invio dei dati di cui al comma precedente, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE. La Banca d'Italia trasmette in forma aggregata i dati ricevuti ai sensi dei commi precedenti all'ABE e alla BCE.

Testo vigente dal 13 gennaio 2018

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-27;11~art6ter · fonte del testo

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