Art. 4 — Autorità di controllo ed informazioni di tipo statistico
All'articolo 154 comma 1, lettera a), del Codice, sono aggiunte, infine, le parole: «e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico». I fornitori di servizi di cui al presente decreto entro il 30 giugno, inviano annualmente al Ministero della giustizia, per il successivo inoltro alla Commissione europea, le informazioni relative:
- a)al numero complessivo dei casi in cui sono state forniti i dati relativi al traffico telefonico o telematico alle autorita' competenti conformemente alla legislazione nazionale applicabile;
- b)al periodo di tempo trascorso fra la data della memorizzazione dei dati di traffico e quella della richiesta da parte delle autorita' competenti;
- c)ai casi in cui non e' stato possibile soddisfare le richieste di accesso ai dati.
Testo vigente dal 18 giugno 2008
