Art. 5 — Modifiche alla disciplina della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche
All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al quarto comma, le parole «, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile» sono soppresse;
- b)al quinto comma, l'ultimo periodo e' soppresso;
- c)il sesto comma e' sostituito dal seguente: «La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma e' effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore e' aggiornato per legge, con periodicita' biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. Nei casi di cui al primo periodo, il contribuente puo' sempre dimostrare che:
- a)il finanziamento delle spese e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
- b)le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
- c)la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si e' formata nel corso degli anni precedenti.».
Testo vigente dal 5 agosto 2024
